PREVENTIVO GRATUITO ANTINCENDIO

Il DPR 151/2011 suddivide le attività in tre categorie A,B,C in funzione di alcuni parametri come: la dimensione, la quantità e tipologia di merce stoccata o lavorata, il numero di persone presenti (lavoratori, pubblico ecc..) o all’esistenza di specifiche regole tecniche.

Il processo di autorizzazione da parte dei Vigli del Fuoco di competenza cambia in base alla categoria di appartenenza dell’attività.

CATEGORIA A

Le attività di categoria A, al termine degli adeguamenti di prevenzione incendi in accordo alle specifiche normative vigenti, depositano la SCIA Antincendio con il progetto di prevenzione incendi e l'asseverazione del tecnico abilitato. Depositata la SCIA, I Vigili del Fuoco possono effettuare controlli a campione per verificare l'idoneità delle misure antincendio messe in atto, rilasciando quindi verbale della visita.

CATEGORIE B E C

A queste attività viene richiesto, prima dell'inizio dei lavori di adeguamento, di depositare il progetto di prevenzione incendi il quale viene valutato dal funzionario dei Vigili del Fuoco che entro 60 giorni esprime un parere preventivo con eventuali prescrizioni aggiuntive. Solo successivamente e comunque dopo aver realizzato gli eventuali adeguamenti, può essere depositata la SCIA Antincendio. A questo punto, per le attività di categoria B può essere effettuato il controllo a campione
da parte del funzionario dei Vigili del Fuoco a cui è stata assegnata la pratica, il quale verificherà che siano stati realizzati tutti gli interventi previsti nel progetto approvato e, solo allora, rilascerà il verbale della visita.
Per le attività di categoria C, il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco è sempre obbligatorio. All’esito positivo dei controlli, verrà quindi rilasciato il CPI (Certificato Prevenzione Incendi).